Compito del professionista 1. Nell'ambito della disciplina per la quale e' convenzionato, il professionista e' tenuto ad eseguire tutte le prestazioni elencate nell'allegato nomenclatore (allegato A), richieste dal medico curante ed autorizzate dalla U.S.L. ai sensi dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, o mediante rilascio di impegnativa conforme allo schema allegato (allegato C) o secondo altre modalita' collegate all'adozione di tecniche meccanizzate che garantiscano idonee forme di controllo. 2. Le prestazioni sono di norma eseguite in favore degli aventi diritto residenti nell'ambito dell'U.S.L., con la quale e' instaurato il rapporto convenzionale. 3. Se il professionista opera in un comune comprendente piu' UU.SS.LL., il rapporto convenzionale esplica i suoi effetti in favore di tutti gli aventi diritto residenti nell'ambito comunale. 4. Le regioni, tuttavia, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 833 del 1978, possono consentire deroghe alle disposizioni dei 2 e 3. 5. L'esecuzione delle prestazioni protesiche nell'ambito della disciplina di odontostomatologia sara' regolata da apposito protocollo che le parti si impegnano a concordare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del presente accordo. Alla trattativa riguardante il protocollo in questione partecipano le sole organizzazioni sindacali interessate. 6. Si conviene comunque fin d'ora che le prestazioni protesiche sono obbligatoriamente comprese nel nomenclatore delle prestazioni relative alla branca di odontostomatologia. 7. Nello svolgimento dei suoi compiti il professionista:

  • a)formula il proprio referto e lo consegna all'utente in busta chiusa per il medico curante;
  • b)suggerisce, ove lo ritenga necessario, gli interventi terapeutici o l'esecuzione di ulteriori indagini utili per una compiuta risposta al quesito diagnostico che gli e' stato sottoposto.

Testo vigente dal 16 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-23;119~art4 · fonte del testo