Art. 8 — Errore sulla norma tributaria

La ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Testo vigente dal 16 settembre 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 22851/2026

    7 luglio 2026

    In tema di sanzioni amministrative tributarie, la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o sulla compatibilità unionale di una norma tributaria nazionale non è, di per sé, idonea a integrare una condizione di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma; tuttavia, ove tale incertezza emerga da elementi oggettivi ulteriori e autonomi, la circostanza che la disposizione sia stata oggetto di rimessione alla Corte costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non esclude a priori l'applicabilità dell'esimente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva considerato legittima l'irrogazione delle sanzioni nei confronti di una società depositaria, per conto altrui, di prodotti soggetti ad accisa, ritenendo che il rinvenimento e il sequestro dei beni nell'ambito di indagini penali, nonché la denuncia presentata nei confronti di una delle società proprietarie, non costituissero elementi idonei né a escludere la responsabilità della depositaria, né a configurare una situazione di obiettiva incertezza normativa in ordine all'applicabilità delle sanzioni per fatti illeciti imputabili a terzi).

    Art. 8 · Art. 6 Sanzioni tributarie · Art. 10 Statuto del contribuente

    Rassegna di luglio 2026, p. 130

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12355/2026

    3 maggio 2026

    In materia di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 504 del 1992 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto e distintamente contabilizzati, si applica sino a quando non sia stata richiesta l'attribuzione della rendita; per contro, una volta formulata tale istanza, il contribuente accede al sistema della rendita catastale, con conseguente instaurazione di una fase di sospensione e conguaglio fino all'esito della richiesta, non essendo, peraltro, preclusa, per il periodo anteriore, l'applicazione del criterio contabile, dalla scindibilità del compendio immobiliare ai fini dell'attribuzione della rendita catastale purché nel bilancio il complesso dei beni oggetto di imposizione sia univocamente individuabile e distintamente contabilizzato rispetto agli altri cespiti dell'impresa.

    Art. 8 · Art. 6 Sanzioni tributarie · Art. 10 Statuto del contribuente

    Rassegna di maggio 2026, p. 219 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3466/2026

    17 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiararne l'inapplicabilità per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello.

    Art. 8 · Art. 345 c.p.c. · Art. 6 Sanzioni tributarie · Art. 99 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 129 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15144/2025

    6 giugno 2025

    In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione; ne consegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste, pertanto, in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa.

    Art. 8 · Art. 10 Statuto del contribuente

    Rassegna di giugno 2025, p. 153 ↗

Tutte le 15 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 16 settembre 2022. 2 parole tolte, 9 parole aggiunte.

La tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art8 · fonte del testo