Qualora gli interessati, titolari delle pensioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto, od i loro aventi causa, non siano in grado di presentare in tutto ed in parte i documenti richiesti dal presente decreto, ovvero dalle altre norme di legge o regolamentari vigenti in materia di liquidazione o di ordinazione del pagamento delle pensioni a carico dello Stato, le Amministrazioni statali possono accettare le istanze previste, corredate da mezzi sussidiari di prova, giusta quanto e' disposto nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 febbraio 1917, n. 60. In ogni caso gli atti di notorieta' da prendersi in esame debbono essere esclusivamente giudiziali e redatti a norma dell'art. 33 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 dicembre 1950, n. 1097
1La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".
Testo vigente dal 18 gennaio 1951
