Qualora gli interessati, titolari delle pensioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto, od i loro aventi causa, non siano in grado di presentare in tutto ed in parte i documenti richiesti dal presente decreto, ovvero dalle altre norme di legge o regolamentari vigenti in materia di liquidazione o di ordinazione del pagamento delle pensioni a carico dello Stato, le Amministrazioni statali possono accettare le istanze previste, corredate da mezzi sussidiari di prova, giusta quanto e' disposto nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 febbraio 1917, n. 60. In ogni caso gli atti di notorieta' da prendersi in esame debbono essere esclusivamente giudiziali e redatti a norma dell'art. 33 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 dicembre 1950, n. 1097

1

La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".

Testo vigente dal 18 gennaio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1948 al 18 gennaio 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 dicembre 1950, n. 1097

    La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769~art14 · fonte del testo