La retribuzione complessiva annua delle ricevitorie e delle agenzie postali, postali telegratiche, e telegrafiche in vigore al 31 maggio 1947, anche se stabilita posteriormente a tale data, e' aumentata come segue:
- a)la quota parte relativa all'assegno personale, nella misura del 30 per cento, con gli arrotondamenti disposti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;
- b)la restante parte, per le sole ricevitorie dedotto per le ricevitorie succursali l'ammontare del concorso dell'Amministrazione per il fitto del locale nella misura del 20 per cento per le prime L. 10.000 e per le quote successive: fino a L. 50.000 del 40 per cento, da L. 50.001 a L. 80.000 del 20 per cento e oltre L. 80.000 del 10 per cento. Lo speciale compenso di L. 5 previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, quale ulteriore concorso dell'Amministrazione nelle spese per il recapito di telegrammi ed espressi, e' aumentato del 30 per cento.
Testo vigente dal 24 maggio 1948
