L'Opera ha facolta' di corrispondere, nei limiti della disponibilita', assegni alimentari vitalizi o temporanei, nella misura che sara' stabilita di volta in volta dal Comitato ed in ogni caso non superiore a quella di cui all'art. 7:

  • a)all'agente stabile esonerato dal servizio per inabilita' fisica che lo renda incapace a qualsiasi lavoro proficuo, quando non sia provvisto di un congruo assegno annuo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali fosse iscritto col contributo dell'Amministrazione ferroviaria;
  • b)alle persone di famiglia indicate nel precedente art. 7 che non si trovino nelle condizioni ivi previste, o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente all'atto della, morte.

Testo vigente dal 1 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561~art8 · fonte del testo