L'Opera ha facolta' di corrispondere, nei limiti della disponibilita', assegni alimentari vitalizi o temporanei, nella misura che sara' stabilita di volta in volta dal Comitato ed in ogni caso non superiore a quella di cui all'art. 7:
- a)all'agente stabile esonerato dal servizio per inabilita' fisica che lo renda incapace a qualsiasi lavoro proficuo, quando non sia provvisto di un congruo assegno annuo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali fosse iscritto col contributo dell'Amministrazione ferroviaria;
- b)alle persone di famiglia indicate nel precedente art. 7 che non si trovino nelle condizioni ivi previste, o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente all'atto della, morte.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
