Sono escluse dalla, concessione degli assegni alimentari le vedove che abbiano contratto matrimonio con l'agente dopo la sua cessazione dal servizio e quelle contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi, nonche' i congiunti degli agenti destituiti o revocati.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
