Sono escluse dalla, concessione degli assegni alimentari le vedove che abbiano contratto matrimonio con l'agente dopo la sua cessazione dal servizio e quelle contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi, nonche' i congiunti degli agenti destituiti o revocati.

Testo vigente dal 1 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561~art9 · fonte del testo