Quando per le concessioni dell'Opera di previdenza sia richiesta l'inabilita' al lavoro, questa deve essere constatata insindacabilmente da una Commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria. Quando sia richiesta la condizione dell'"a carico" dell'agente, questa viene accertata dal Comitato dell'Opera che decide in proposito insindacabilmente.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
