Nei casi di morte in attivita' di servizio l'indennita' di buonuscita, di cui all'articolo precedente, spetta alla vedova superstite, ai figli minori che non abbiano contratto matrimonio (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti) ed alle figlie nubili e vedove ancorche' maggiorenni, nonche' ai discendenti minorenni e non coniugati dei figli premorti. L'indennita' di buonuscita viene corrisposta come segue:
- a)vedova superstite sola: buonuscita in misura intera;
- b)vedova superstite con figli e discendenti: meta' della buonuscita alla vedova e l'altra meta' divisa in parti uguali fra i figli. Al gruppo dei discendenti di ciascun figlio premorto spetta una quota uguale a quella dei figli, da dividersi fra i discendenti stessi in parti uguali;
- c)figli e discendenti: buonuscita in misura intera suddivisa fra i figli e i discendenti come al punto b);
- d)vedovo superstite solo di agente donna: buonuscita in misura pari alla meta'. Non ha diritto all'indennita' di buonuscita il coniuge contro il quale sussista sentenza di separazione legale passata in giudicato e pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi. In mancanza, degli aventi diritti di cui al primo comma, l'indennita' spetta per intero agli altri discendenti, da dividersi fra essi secondo le norme del Codice civile vigenti in materia di successione. Nei casi di morte di agenti non coniugati o vedovi senza discendenti aventi titolo all'indennita' di buonuscita, l'indennita' stessa viene corrisposta nella misura della meta' agli ascendenti se a carico dell'agente defunto, e in mancanza di questi, sempre nella misura della meta', ai fratelli e sorelle conviventi ed a carico, di eta' non superiore ai 18 anni, oppure di qualsiasi eta' permanentemente inabili al lavoro. Nel caso di piu' congiunti nelle condizioni di cui al comma precedente, l'indennita' viene divisa fra di loro per capi. Ove non esistano persone aventi diritto all'indennita' di buonuscita secondo le norme precedenti, l'Opera ha facolta' di corrispondere, a titolo di sussidio, un decimo dell'indennita' medesima tanto a chi abbia curato l'agente nella sua ultima malattia, quanto a chi abbia sostenuto le spese di sepoltura. I due decimi sono cumulabili a favore di una sola persona.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
