I materiali a basso rischio devono essere trattati in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a basso o alto rischio, in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici, oppure essere eliminati mediante incenerimento o sotterramento conformemente all'art. 3, commi 3 e 4. Oltre a quelli di cui all'art. 2, punto 3, sono considerati materiali a basso rischio:

  • a)cuoi, pelli, zoccoli, penne, piume, lana, pelame, corna, sangue e prodotti analoghi nella preparazione di alimenti per animali;
  • b)il pesce catturato in alto mare e destinato alla produzione di farina di pesce;
  • c)le frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano. Devono essere considerati come materiali ad alto rischio i miscugli di materiali a basso rischio trattati insieme ai materiali ad alto rischio. In caso di trattamento di materiale a basso rischio in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici la competente autorita' sanitaria locale puo' imporre che la spedizione, il magazzinaggio e il trattamento di tale materiale abbiano luogo in uno spazio e in condizioni ad esso idonee. (( In particolare puo' imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati)). La farina di pesce prodotta da stabilimenti che ricevono e trasformano esclusivamente materiali a basso rischio destinati alla produzione di farina di pesce deve soddisfare ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III. Il Ministro della sanita' riconosce gli stabilimenti di trasformazione a basso rischio a condizione che gli stessi:
  • a)siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I;
  • b)provvedano a che l'attivita' di raccolta, trasporto, trattamento, trasformazione e relative operazioni di magazzinaggio dei materiali, siano conformi all'allegato I e all'allegato II, capitolo II;
  • c)facciano in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi i requisiti di cui all'allegato II, capitolo III. Il riconoscimento costituisce condizione per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 6 ed e' sospeso quando non siano piu' rispettati i requisiti di cui al predetto comma. Gli stabilimenti che utilizzano materiali a basso rischio per la preparazione di alimenti per animali familiari, di prodotti farmaceutici o tecnici, autorizzati ai sensi delle vigenti leggi, sono riconosciuti dal Ministero della sanita' a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
  • a)siano attrezzati in modo adeguato per immagazzinare e trattare in condizioni di sicurezza i rifiuti di origine animale;
  • b)dispongano di impianti adeguati per provvedere alla distruzione dei rifiuti greggi di origine animale non utilizzabili, rimanenti dopo la produzione di alimenti per animali familiari, di prodotti tecnici o farmaceutici, o per provvedere al loro invio ad uno stabilimento di trasformazione o ad un inceneritore;
  • c)dispongano di impianti adeguati per provvedere alla distruzione di rifiuti risultanti dal processo produttivo che, per motivi connessi con la salute dell'uomo e degli animali, non possono essere inclusi in altri alimenti per animali. Detti impianti devono consentire l' incenerimento o il sotterramento in un terreno adeguato per evitare la contaminazione dei corsi d'acqua e danno all'ambiente; I servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale, vigilano che siano rispettati i requisiti fissati dal presente decreto. Le regioni e le province autonome esercitano sugli stabilimenti di cui al presente decreto le competenze previste dagli articoli 7 e 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Testo vigente dal 27 febbraio 1999

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1993 al 27 febbraio 1999. 13 parole aggiunte.

… di tale materiale abbiano luogo in uno spazio e in condizioni ad esso idonee. aggiunto: In particolare puo' imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati. La farina di pesce prodotta da stabilimenti che ricevono e trasformano esclusivamente materiali …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508~art5 · fonte del testo