Ai fini del presente decreto si intende per:

  • 1)rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati ((non destinati al consumo umano diretto)) a norma delle leggi vigenti, esclusi gli escreti degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti;
  • 2)materiali ad alto rischio: rifiuti di origine animale di cui all'art. 3;
  • 3)materiali a basso rischio: rifiuti di origine animale diversi da quelli di cui all'art. 3, salvo che il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale non stabilisca che essi comportino rischi particolari di diffusione di malattie ad animali o all'uomo;
  • 4)stabilimento di trasformazione a basso rischio: stabilimento riconosciuto in cui materiali a basso rischio vengono trasformati in ingredienti da inserire negli alimenti per gli animali e farina di pesce conformemente all'art. 5;
  • 5)stabilimento di trasformazione ad alto rischio: stabilimento riconosciuto in cui i rifiuti di origine animale sono sottoposti a trattamento o trasformazione allo scopo di distruggere gli agenti patogeni conformemente all'art. 3;
  • 6)alimenti per animali familiari: alimenti per cani, gatti e altri animali familiari interamente o parzialmente costituiti di materiali a basso rischio;
  • 7)prodotti farmaceutici o tecnici: prodotti destinati a scopi diversi dal consumo alimentare umano o animale;
  • 8)stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di trasformazione ad alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale;
  • 9)autorita' competente: il Ministro della sanita' e le altre autorita' sanitarie individuate secondo quanto stabilito dal presente decreto.

Testo vigente dal 22 maggio 1998

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Che cosa è cambiato dal 22 maggio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1993 al 22 maggio 1998. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

1) rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non tolto: idonei aggiunto: destinati al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, esclusi gli escreti degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508~art2 · fonte del testo