Il Ministro della sanita' riconosce gli stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio a condizione che:

  • a)siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I;
  • b)provvedano a che l'attivita' di raccolta, trasporto, trattamento, trasformazione e relative operazioni di magazzinaggio dei materiali siano coformi all'allegato I e all'allegato II, capitolo II;
  • c)i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III. La domanda per ottenere il riconoscimento, da presentare al Ministero della sanita', e' corredata da copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti. Il riconoscimento costituisce condizione per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, ed e' sospeso quando non sono piu' rispettati i requisiti di cui al predetto comma. Il Ministro ((...)) della sanita' puo' individuare uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio situato in un altro Stato membro, previo accordo con detto Stato membro o consentire che altro Stato membro lo individui nel territorio nazionale.

Testo vigente dal 9 ottobre 1993

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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1992 al 9 ottobre 1993. .

… quando non sono piu' rispettati i requisiti di cui al predetto comma. Il Ministrotolto: ,aggiunto: ... della sanita' puo' individuare uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio situato in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508~art4 · fonte del testo