Sono materiali ad alto rischio:

  • a)tutti i bovini, suini, caprini, ovini, solipedi volatili e tutti gli altri animali tenuti a scopi di produzione agricola, morti ma non macellati per consumo umano, compresi gli animali nati morti o da aborto;
  • b)altri animali morti di specie non elencate alla lettera a), di volta in volta stabilite dai servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale competente;
  • c)animali che sono stati abbattuti nell'ambito di misure di polizia veterinaria nell'azienda o in qualsiasi altro posto designato dall'autorita' competente a stabilire tali misure;
  • d)rifiuti, compreso il sangue, provenienti da animali che in sede di ispezione veterinaria fatta in occasione della macellazione hanno presentato sintomi clinici o segni di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali;
  • e)tutte le parti di animali macellati che non sono state presentate all'ispezione post-mortem, ad esclusione di cuoi e pelli, zoccoli, penne e piume, lana e pelame, corna, sangue e prodotti analoghi;
  • f)tutte le carni ivi comprese le carni di pollame e la cacciagione, il pesce e tutti i prodotti di origine animale in stato di deterioramento, che per tale motivo, costituiscono un rischio per la salute dell'uomo e degli animali;
  • g)gli animali, le carni ivi comprese le carni di pollame e la cacciagione, il pesce, i prodotti a base di carne, i prodotti lattiero caseari e gli altri prodotti di origine animale importati da Paesi terzi che, in particolare all'atto dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, non sono conformi ai requisiti sanitari prescritti per poter essere importati nella comunita', a meno che essi siano riesportati o l'autorizzazione alla loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
  • h)animali da reddito morti durante il trasporto, salvo che sottoposti a macellazione di emergenza per ragioni di benessere;
  • i)i rifiuti di origine animale contenenti residui di sostanze che possono costituire un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali; latte, carne o prodotti di origine animale che, per la presenza dei suddetti residui, non sono adatti al consumo umano;
  • j)pesci con sintomi clinici o segni di malattie trasmissibili all'uomo o ai pesci. I materiali di cui al comma 1, possono essere trasformati soltanto in uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio (( riconosciuto)) dal Ministero della sanita' conformemente all'art. 4, comma 1, oppure devono essere eliminati mediante incenerimento o sotterramento conformemente ai commi 3 e 4. Salvo quanto specificatamente previsto dal Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, l'autorita' sanitaria locale decide, se necessario, che i materiali ad alto rischio siano eliminati, mediante incenerimento o mediante sotterramento secondo che:
  • a)il trasporto fino allo stabilimento piu' vicino di trasformazione di materiali ad alto rischio di animali colpiti da una malattia epizootica o che si sospetta ne siano colpiti e' rifiutato a causa del (( pericolo)) che si propaghino rischi sanitari;
  • b)gli animali sono colpiti o si sospetta siano colpiti da malattie gravi o contengono residui che possono costituire un (( pericolo)) per la salute umana o degli animali e possono essere resistenti ad un trattamento termico insufficiente;
  • c)la presenza diffusa di una malattia epizootica comporta un carico eccessivo per lo stabilimento di trasformazione di materiali ad alto rischio;
  • d)i rifiuti di origine animale in questione provengono da luoghi di difficile accesso;
  • e)la quantita' e la distanza non giustificano la raccolta di rifiuti. Qualora si ricorra al sotterramento dei materiali di cui al comma 1, questi devono essere sotterrati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondita' sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi; prima del sotterramento, detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con un oppotuno disinfettante stabilito dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale di competenza.

Testo vigente dal 9 ottobre 1993

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1992 al 9 ottobre 1993. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte in 3 capoversi.

… comma 1, possono essere trasformati soltanto in uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio tolto: riconosciunto aggiunto: riconosciuto dal Ministero della sanita' conformemente all'art. 4, comma 1, oppure devono essere eliminati …

… malattia epizootica o che si sospetta ne siano colpiti e' rifiutato a causa del tolto: periodo aggiunto: pericolo che si propaghino rischi sanitari;

b) gli animali sono colpiti o si sospetta siano colpiti da malattie gravi o contengono residui che possono costituire un tolto: periodo aggiunto: pericolo per la salute umana o degli animali e possono essere resistenti ad un trattamento termico insufficiente;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508~art3 · fonte del testo