Chi inizia l'attivita' di raccolta e trasformazione di materiali ad alto rischio senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, previsto dall'art. 4, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o revocato e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni. Chi inizia l'attivita' di raccolta e trasformazione di materiali a basso rischio nei casi previsti dall'art. 5 senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o revocato e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire 100 milioni. Chi effettua l'attivita' di raccolta e trasporto di materiali a basso ed alto rischio in violazione delle prescrizioni tecniche stabilite dall'art. 8, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni.

Testo vigente dal 30 dicembre 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508~art18 · fonte del testo