Il responsabile ed il proprietario di stabilimenti di trasformazione a basso rischio o ad alto rischio o i loro rappresentanti adottano sotto la propria responsabilita' tutte le misure necessarie per conformarsi ai requisiti previsti dal presente decreto: essi devono in particolare:
- a)identificare e controllare i punti critici degli stabilimenti di trasformazione a basso e alto rischio;
- b)prelevare negli stabilimenti per la fabbricazione di farina di pesce campioni rappresentativi e negli altri stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio, campioni rappresentativi di ciascuna partita trasformata per accertare il rispetto delle norme (( microbiologiche)) fissate per il prodotto nell'allegato II, capitolo III e l'assenza di residui fisici o chimici;
- c)registrare i risultati dei diversi controlli e delle prove eseguite e tenere tali registrazioni per almeno due anni, per poterle mettere a disposizione delle autorita' competenti al controllo;
- d)adottare un sistema che permetta di stabilire un nesso tra la partita spedita e il momento della sua produzione. Qualora i risultati della prova prevista dal comma 1, non siano conformi all'allegato II, capitolo III, il responsabile dello stabilimento di trasformazione sia ad alto rischio che a basso rischio deve:
- a)darne immediata notifica al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente;
- b)ricercarne le cause;
- c)curare che nessun materiale contaminato o sospetto di esserlo sia rimosso dai locali prima di essere stato nuovamente trasformato sotto il controllo diretto dell'autorita' competente e si sia proceduto ufficialmente ad un nuovo campionamento in osservanza dei controlli biologici di cui all'allegato II, capitolo III; qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere ad una sua nuova trasformazione, il materiale contaminato in questione deve essere utilizzato per fini diversi dall'alimentazione degli animali.
Testo vigente dal 9 ottobre 1993
