Il Ministero della sanita' puo' consentire, a condizione che sia esercitata la vigilanza di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che:

  • a)siano utilizzati per scopi scientifici rifiuti di origine animale;
  • b)siano utilizzati per l'alimentazione di animali dei giardini zoologici o dei circhi, di animali da pelliccia oppure di cani delle mute di equipaggi riconosciuti o di vermi allevati a scopo di pesca i rifiuti di origine animale di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), b) ed e) provenienti da animali che non siano stati macellati per una malattia o il sospetto di una malattia soggetta a dichiarazione obbligatoria, come pure i rifiuti di origine animale di cui all'art. 5;
  • c)ove non risultino rischi per la salute degli uomini e degli animali siano distribuiti su scala locale, da parte di intermediari gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, piccoli quantitativi di rifiuti di cui alla lettera b) per l'alimentazione di animali la cui carne non e' destinata al consumo umano.

Testo vigente dal 30 dicembre 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508~art7 · fonte del testo