Il Ministero della sanita' compila l'elenco degli stabilimenti riconosciuti idonei alla trasformazione di rifiuti di origine animale all'interno del territorio nazionale. A ciascuno stabilimento e' assegnato un numero ufficiale che permette di individuare se esso trasforma materiale a basso o ad alto rischio, se produce alimenti per animali familiari o prodotti farmaceutici o tecnici derivati da rifiuti di origine animale. Il Ministero della sanita' comunica l'elenco di cui al comma 1, e gli aggiornamenti agli altri (( Stati)) membri e alla Commissione delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 9 ottobre 1993

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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1992 al 9 ottobre 1993. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… della sanita' comunica l'elenco di cui al comma 1, e gli aggiornamenti agli altri tolto: Stasti aggiunto: Stati membri e alla Commissione delle Comunita' europee.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508~art11 · fonte del testo