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Miscellanea
Approvazione degli Accordi finanziari conclusi a Roma tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito il 17 aprile 1947
Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 466
- Aggiornato al
- 18 maggio 1948
- Articoli
- 16
- Art. 1Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi, conclusi a Roma, a mezzo scambio…
- Art. 2Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere in bilancio le spese occorrenti per…
- Art. 3Gli accordi di cui alle lettere a), b), c), d) entrano in vigore nei modi e nei termini…
- Art. iALLEGATO 1 ACCORDO ITALO-BRITANNICO DI PAGAMENTI IN STERLINE Articolo I (i) Tutti i…
- Art. iiArticolo II Il Governo italiano e l'Ufficio italiano dei Cambi (d'ora innanzi indicato…
- Art. iiiArticolo III (i) L'Ufficio aprira' presso la Banca d'Inghilterra un Conto N. 1 e questo…
- Art. ivArticolo IV Tutti i pagamenti in sterline a residenti in Italia, che residenti nell'area…
- Art. vArticolo V Subordinatamente alle disposizioni dell'art. III (ii), le somme a credito di…
- Art. viArticolo VI Il Governo italiano non porra' restrizioni all'accettazione da parte di…
- Art. viiArticolo VII (i) L'Ufficio dovra', sulla base dei tassi fissati secondo l'articolo II: a)…
- Art. viiiArticolo VIII Il Governo del Regno Unita non limitera' la disponibilita' delle sterline…
- Art. ixArticolo IX Le sterline possedute dall'Ufficio dovranno essere tenute ed investite…
- Art. xArticolo X (i) Se l'uno o l'altro dei Governi mutera' la sua politica monetaria in modo…
- Art. xiArticolo XI Agli effetti del presente Accordo: a) l'espressione "l'area della sterlina"…
- Art. xiiArticolo XII Finche' non sara' istituita nel Territorio Libero di Trieste una moneta…
- Art. xiiiArticolo XIII Il presente Accordo, che e' suscettibile di revisione e adeguamento previe…
