[1]Articolo XII

[2]Finche' non sara' istituita nel Territorio Libero di Trieste una moneta separata, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai residenti nel Territorio Libero nello stesso modo che ai residenti in Italia, subordinatamente, tuttavia, a qualsiasi accordo che potra' esser concluso tra l'Italia ed il Territorio Libero.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;466~accordo-artxii · fonte del testo