[1]Articolo II

[2]Il Governo italiano e l'Ufficio italiano dei Cambi (d'ora innanzi indicato come "l'Ufficio") dovranno adottare le misure necessarie per assicurare quotazioni d'acquisto e di vendita della sterlina e del dollaro S.U., che siano tra loro collegate sulla base del tasso medio della Banca d'Inghilterra per il dollaro, S.U.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;466~accordo-artii · fonte del testo