[1]Articolo II
[2]Il Governo italiano e l'Ufficio italiano dei Cambi (d'ora innanzi indicato come "l'Ufficio") dovranno adottare le misure necessarie per assicurare quotazioni d'acquisto e di vendita della sterlina e del dollaro S.U., che siano tra loro collegate sulla base del tasso medio della Banca d'Inghilterra per il dollaro, S.U.
Testo vigente dal 18 maggio 1948
