[1]ALLEGATO 1

[2]ACCORDO ITALO-BRITANNICO DI PAGAMENTI IN STERLINE

[3]Articolo I

[4](i) Tutti i pagamenti commerciali e finanziari tra i residenti in Italia ed i residenti nell'area della sterlina debbono essere regolati in sterline. (ii) I pagamenti dovuti a, oppure da, residenti nell'area della sterlina che debbono essere effettuati in lire saranno regolati mediante l'acquisto o la vendita di sterline da parte dei residenti in Italia, in conformita' con le disposizioni dell'articolo II. (iii) Tutti gli altri pagamenti espressi in monte che non siano la sterlina e la lira, i quali debbono essere regolati in sterline, dovranno essere convertiti e regolati in sterline sulla base dei tassi ufficiali di Londra.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;466~accordo-arti · fonte del testo