[1]Articolo XIII

[2]Il presente Accordo, che e' suscettibile di revisione e adeguamento previe consultazioni reciproche, entrera' in vigore ad una data da convenire fra i due Governi. In qualsiasi momento dopo lo scadere di un anno da quella data, ciascuno dei due Governi potra' notificare all'altro la sua intenzione di porre termine all'Accordo stesso, e l'Accordo cessera' di produrre effetto dopo tre mesi dalla data della denuncia. Esso, in ogni caso, verra' a termine tre anni dopo la data della sua entrata in vigore a meno che i due Governi convengano altrimenti.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;466~accordo-artxiii · fonte del testo