[1]Articolo X
[2](i) Se l'uno o l'altro dei Governi mutera' la sua politica monetaria in modo da interferire con le disposizioni del presente Accordo, i due Governi riesamineranno l'Accordo stesso al fine di introdurvi gli emendamenti che si renderanno necessari. (ii) Per la durata del presente Accordo, i due Governi coopereranno per assicurarne l'esecuzione con la necessaria flessibilita' secondo le circostanze. La Banca d'Inghilterra e l'Ufficio, quali agenti dei loro rispettivi Governi, si terranno in contatto per tutte le questioni tecniche sorgenti dall'Accordo e collaboreranno strettamente nelle questioni di controllo valutario interessanti le due aree.
Testo vigente dal 18 maggio 1948
