[1]Articolo VII

[2](i) L'Ufficio dovra', sulla base dei tassi fissati secondo l'articolo II:

  • a)acquistare, qualora richiesto, le sterline trasferite a credito di un conto italiano contro pagamento del controvalore in lire;
  • b)vendere a residenti in Italia le sterline a sua disposizione che possano occorrere per qualsiasi pagamento che i residenti in Italia sono autorizzati a fare a residenti nell'area della sterlina secondo le disposizioni di controllo valutario in vigore di volta in volta in Italia. (ii) Il Governo italiano non limitera' la disponibilita' delle lire derivanti da transazioni correnti consentite e spettanti a residenti nell'area della sterlina.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;466~accordo-artvii · fonte del testo