[1]Articolo III
[2](i) L'Ufficio aprira' presso la Banca d'Inghilterra un Conto N. 1 e questo sara' un cauto italiano. (ii) L'Ufficio manterra' in detto Conto N. 1 presso la Banca di Inghilterra un saldo minimo, il cui importo dovra' essere determinato mediante accordo tra il Governo del Regno Unito e il Governo italiano.
Testo vigente dal 18 maggio 1948
