[1]Articolo III

[2](i) L'Ufficio aprira' presso la Banca d'Inghilterra un Conto N. 1 e questo sara' un cauto italiano. (ii) L'Ufficio manterra' in detto Conto N. 1 presso la Banca di Inghilterra un saldo minimo, il cui importo dovra' essere determinato mediante accordo tra il Governo del Regno Unito e il Governo italiano.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;466~accordo-artiii · fonte del testo