[1]Articolo VIII

[2]Il Governo del Regno Unita non limitera' la disponibilita' delle sterline esistenti nel Conto N. 1 dell'Ufficio presso la Banca d'Inghilterra in eccedenza del saldo minimo convenuto, stabilito secondo l'articolo III, per fare pagamenti per transazioni correnti a residenti in Paesi fuori dell'Italia e dell'area della sterlina.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;466~accordo-artviii · fonte del testo