[1]Articolo VIII
[2]Il Governo del Regno Unita non limitera' la disponibilita' delle sterline esistenti nel Conto N. 1 dell'Ufficio presso la Banca d'Inghilterra in eccedenza del saldo minimo convenuto, stabilito secondo l'articolo III, per fare pagamenti per transazioni correnti a residenti in Paesi fuori dell'Italia e dell'area della sterlina.
Testo vigente dal 18 maggio 1948
