Art. 4 (Prestito estero)
Il Governo italiano potra' riscattare alla pari, in qualsiasi data di pagamento dei servizi (interessi ed ammortamento), tutto o parte del Prestito con avviso previo non inferiore a tre mesi. Nel caso di riscatto parziale, i numeri dei titoli da riscattare saranno determinati con sorteggio da effettuarsi a norma dell'art. 7, e cio' non comportera' modificazioni al fondo di ammortamento cumulativo stabilito dagli articoli 1 e 3.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
