Il Governo italiano potra' riscattare alla pari, in qualsiasi data di pagamento dei servizi (interessi ed ammortamento), tutto o parte del Prestito con avviso previo non inferiore a tre mesi. Nel caso di riscatto parziale, i numeri dei titoli da riscattare saranno determinati con sorteggio da effettuarsi a norma dell'art. 7, e cio' non comportera' modificazioni al fondo di ammortamento cumulativo stabilito dagli articoli 1 e 3.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~prestito-estero-art4 · fonte del testo