Art. 3 (Prestito estero)
I titoli di questo Prestito saranno al portatore, quotabili unicamente nella Repubblica Argentina e si estingueranno al piu' tardi in 25 anni a mezzo di ammortamenti cumulativi semestrali dell'1,225% ciascuno, che si effettueranno per acquisto o licitazione quando i valori si quotino sotto la pari o per sorteggio quando i valori stiano alla pari o sopra la pari. In ciascuna operazione si ritirera' l'ammontare di titoli fissato nella tavola matematica. I servizi d'interesse ed ammortamento si pagheranno il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
