Art. 7 (Prestito estero)
Fino alla completa estinzione del Prestito, il pagamento delle cedole maturate e dei titoli ammortizzati si effettuera' in pesos argentini negli uffici del "Banco de la Nacion Argentina". Le licitazioni ed i sorteggi dei numeri dei titoli agli effetti degli ammortamenti si effettueranno in Buenos Aires negli uffici del "Banco de la Nacion Argentina", potendo assistere all'atto, se il Governo italiano lo desideri, un rappresentante di esso. Dal giorno fissato per l'ammortamento, i titoli sorteggiati o che in altra forma diventino rimborsabili cesseranno di fruttare interesse e dovranno essere presentati alla riscossione con tutte le cedole non maturate fino alla data, di detto ammortamento. L'importo di quelle che mancassero si dedurra' dal capitale da pagare.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
