Art. 5 (Prestito estero)
Il capitale e gli interessi di questo Prestito saranno durante tutto il tempo, fino alla completa, estinzione di esso, esenti da qualsiasi tributo od imposta italiana, presente o futura. L'interesse dei titoli sara' soggetto, nella Repubblica Argentina, al pagamento dell'imposta sul reddito, a norma delle disposizioni vigenti nel paese. I servizi (interessi ed ammortamento) si pagheranno in tempo di pace o di guerra, qualunque sia la nazionalita' dei possessori e le relazioni dei loro rispettivi paesi con l'Italia, il cui Governo in nessun caso confischera' ne' sequestrera' detti titoli.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
