La durata della liquidazione e' di sei mesi dalla data del decreto di nomina del liquidatore. Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero, ha facolta' di prorogare la durata della liquidazione per un periodo massimo di altri sei mesi. L'eventuale residuo attivo delle liquidazioni e' devoluto allo Stato.

Testo vigente dal 21 dicembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;1428~art9 · fonte del testo