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Miscellanea
Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale
Decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137
- Aggiornato al
- 11 marzo 1952
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 3
- Art. 1Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i benefici previsti dalle disposizioni…
- Art. 2Agli effetti del presente decreto sono considerati militarizzati: a) coloro che abbiano…
- Art. 3Ai militari ed ai militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversando le linee…
- Art. 4Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia e'…
- Art. 5Ai militari ed ai militarizzati che, essendo prigionieri di una delle Nazioni Unite…
- Art. 6Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati…
- Art. 7Ai fini dell'applicazione in favore dei partigiani combattenti delle disposizioni recanti…
- Art. 8Ai fini dell'applicazione dei benefici spettanti ai reduci dalla deportazione, ai sensi…
- Art. 9Agli effetti dei benefici spettanti ai combattenti della guerra 1940-45 e salvo quanto…
- Art. 10Ai militari ed ai militarizzati che durante la guerra, o comunque prima della entrata in…
- Art. 11Ferme restando le altre cause di esclusione stabilite dalle vigenti norme, i benefici in…
- Art. 12Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
