((Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o mi Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati dall'ultimo comma dell'art. 4)). Detti benefici spettano fino alla data in cui venne a cessare detta condizione di cattivita'. Per il successivo periodo di tempo, durante il quale detti militari o militarizzati siano stati trattenuti dalle Forze armate alleate, sono applicabili le disposizioni degli articoli 4 e 5.

Testo vigente dal 11 marzo 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 1952

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1948 al 11 marzo 1952. 17 parole tolte, 17 parole aggiunte.

Ai militari tolto: ed aggiunto: e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania tolto: od in aggiunto: o mi Giappone oppure in territori controllati dalle tolto: Forze aggiunto: forze armate di dette tolto: nazioni, e che all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, aggiunto: Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattentiaggiunto: , ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati dall'ultimo comma dell'art. 4. Detti benefici spettano fino alla data in cui venne a cessare detta condizione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;137~art6 · fonte del testo