((Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o mi Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati dall'ultimo comma dell'art. 4)). Detti benefici spettano fino alla data in cui venne a cessare detta condizione di cattivita'. Per il successivo periodo di tempo, durante il quale detti militari o militarizzati siano stati trattenuti dalle Forze armate alleate, sono applicabili le disposizioni degli articoli 4 e 5.
Testo vigente dal 11 marzo 1952
