Ai militari ed ai militarizzati che durante la guerra, o comunque prima della entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e del regio decreto legislativo 24 maggio 1940, n. 615, siano stati impiegati in operazioni particolarmente rischiose per la bonifica dei campi minati o per il rastrellamento di bombe e proietti di guerra o per il dragaggio, la disattivazione o distruzione delle in mine marine o di altri ordigni esplosivi sono applicabili le disposizioni dei decreti stessi, limitatamente ai periodi di impiego in tali servizi, secondo le indicazioni degli Stati Maggiori delle Forze armate ed indipendentemente dallo svolgimento dei cicli operativi.

Testo vigente dal 20 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;137~art10 · fonte del testo