Agli effetti del presente decreto sono considerati militarizzati:

  • a)coloro che abbiano ottenuto la militarizzazione ai sensi del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, della legge 25 agosto 1940, n. 1304, della legge 10 novembre 1940, n. 1610 del bando 6 febbraio 1942, n. 108, del bando 9 marzo 1942, n. 118, o dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123;
  • b)i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'A.O.L. 24 settembre 1940, n. 1930, e 30 dicembre 1940, n. 1810.

Testo vigente dal 20 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;137~art2 · fonte del testo