Ai militari ed ai militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversando le linee nemiche, raggiunsero il territorio non occupato dalle Forze armate tedesche e si posero a disposizione di in Comando militare nazionale, e' riconosciuta la qualita' di combattenti, computandosi un periodo di sessanta giorni, agli effetti dei conseguenti benefici.

Testo vigente dal 20 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;137~art3 · fonte del testo