((Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia e' computato, agli effetti delle vigenti disposizioni, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia. Tale disposizione non si applica coloro che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni, riportando sanzioni di gravita' superiore agli arresti di rigore)).

Testo vigente dal 11 marzo 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 1952

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1948 al 11 marzo 1952. 24 parole tolte, 27 parole aggiunte.

Per i militari tolto: ed i aggiunto: e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite tolto: che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, il periodo di prigionia e' computato, agli effetti delle vigenti disposizioni, fino alla … questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigioniatolto: , ma, in entrambi i casi, non oltre il 15 aprile 1946aggiunto: . Tale disposizione non si applica coloro che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni, riportando sanzioni di gravita' superiore agli arresti di rigore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;137~art4 · fonte del testo