((Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia e' computato, agli effetti delle vigenti disposizioni, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia. Tale disposizione non si applica coloro che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni, riportando sanzioni di gravita' superiore agli arresti di rigore)).
Testo vigente dal 11 marzo 1952
