Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti spettano:

  • 1)per il periodo dall'11 giugno 1940 alle ore 20 dell'8 settembre 1943:
  • a)ai militari appartenenti a reparti delle Forze armate mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse;
  • b)ai militarizzati al seguito dell'esercito operante od assegnati ad altre Forze armate operanti nelle condizioni di cui alla lettera precedente;
  • 2)per il periodo dalle ore 20 dell'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945 (guerra di liberazione): ai militari ed ai militarizzati appartenenti od assegnati a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano riconosciuti partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse. Per i militari ed i militarizzati che, pur avendo appartenuto od essendo stati assegnati, durante la guerra di liberazione, a reparti mobilitati in zona di operazioni, non si siano trovati nelle specifiche condizioni indicate nel n. 2 del comma precedente, il servizio prestato nei reparti medesimi e' tuttavia computato, secondo le vigenti disposizioni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio spettanti ai pubblici dipendenti.

Testo vigente dal 20 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;137~art1 · fonte del testo