Ai fini dell'applicazione in favore dei partigiani combattenti delle disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, e' considerato l'intero periodo per il quale sia stata riconosciuta, la qualifica di partigiano combattente a norma del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518.
Testo vigente dal 20 marzo 1948
