Ai fini dell'applicazione in favore dei partigiani combattenti delle disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, e' considerato l'intero periodo per il quale sia stata riconosciuta, la qualifica di partigiano combattente a norma del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518.

Testo vigente dal 20 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;137~art7 · fonte del testo