Ferme restando le altre cause di esclusione stabilite dalle vigenti norme, i benefici in favore dei combattenti non sono applicabili:

  • a)ai disertori, ancorche', per effetto dell'amnistia, non sia intervenuta condanna penale;
  • b)a coloro che sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, non siano stati discriminati ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorita' tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente Repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento a quest'ultima. Avverso il provvedimento dell'autorita' militare con cui, nel caso previsto dalla lettera a) e sempreche' non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, venga negata la qualita' di combattente, l'interessato puo' ricorrere, entro sessanta giorni, al Ministro per la difesa. Questi decide in via definitiva sulla base dei fatti gia' accertati, delle eventuali risultanze processuali, nonche' di ogni altro necessario accertamento. ((La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione. La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da sanzioni disciplinari di gravita' inferiore al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra)).

Testo vigente dal 11 marzo 1952

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 211/1993

    Questione infondata
    3 maggio 1993

    La non applicabilità ex art. 11 d.lgs. n. 137 del 1948, nei confronti dei soggetti condannati per diserzione, dei benefici previsti - anche da leggi successive - in favore dei combattenti, non può essere intesa come un effetto penale militare della condanna per il reato di diserzione, atteso che, pur prescindendo dall'ampio potere discrezionale del legislatore in tema di concessione di benefici a particolari categorie di cittadini, quello stabilito in favore degli ex combattenti ha la funzione di gratificare un merito, si' che il suo mancato riconoscimento non può assumere una valenza anche in senso lato sanzionatorio. Deve quindi respingersi, perché basata su erronei presupposti, la censura di violazione del principio di legalità, avanzata in proposito sotto i profili della irretroattività e della determinatezza delle norme penali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137). - Su analoga questione v. sent. 234/1989.

    Art. 25 cost. · Art. 11 Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale · Art. 3 cost. · Art. 72 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 234/1989

    Questione infondata
    21 aprile 1989

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale), ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dell'art. 2 di tale legge e dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di…

    Art. 11 Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale · Art. 2 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 · Art. 6 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 1952

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1948 al 11 marzo 1952. 6 parole tolte, 114 parole aggiunte.

… del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra tolto: od aggiunto: o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano tolto: restati aggiunto: rimasti mutilati od invalidi od abbiano tolto: conseguite decorazioni al valore aggiunto: conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione. La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da sanzioni disciplinari di gravita' inferiore al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;137~art11 · fonte del testo