Nella prima attuazione del presente decreto i posti previsti dalle tabelle annesse, escluso quello di direttore di ricerca, sono conferiti, previe le ripartizioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 14, mediante concorsi riservati al personale non statale di cui all'art. 29, comma terzo, del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, che, alla data del bando di concorso si trovi in servizio presso universita' o istituti superiori ed abbia un'anzianita' non inferiore a tre anni, compreso il servizio prestato alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche. I concorsi di cui al precedente comma sono banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le Commissioni giudicatrici sono nominate e costituite in conformita' delle disposizioni contenute nell'art. 5. Qualora fra i concorrenti a posti di primo ricercatore vi siano persone che esercitino le funzioni di direttore di centro, fara' parte della relativa Commissione giudicatrice, in luogo del direttore stesso, un membro eletto dai comitati nazionali competenti.
Testo vigente dal 21 settembre 1948
