Ai concorsi, di cui al precedente art. 9, da indire per i posti di primo ricercatore (grado 6°) sono ammessi coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in materia attinente alla specializzazione del posto messo, a concorso sempreche' abbiano un'anzianita' complessiva di servizio non inferiore a dieci anni, compreso il servizio prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche ed eventualmente il servizio di assistente di ruolo presso universita' o istituti superiori. I concorsi di cui al precedente art. 9, per i posti di ricercatore sono indetti separatamente per i gradi 10°, 9°, 8° e 7°, in ragione rispettivamente di dodici; dieci sei e quattro posti. Ai concorsi indetti per i gradi 9°, 8° e 7° possono partecipare coloro che, oltre al titolo di studio ed agli altri requisiti richiesti, abbiano un'anzianita' complessiva, di servizio non inferiore, rispettivamente, ad anni cinque, otto e dodici.

Testo vigente dal 21 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167~art10 · fonte del testo