Ai concorsi, di cui al precedente art. 9, da indire per i posti di primo ricercatore (grado 6°) sono ammessi coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in materia attinente alla specializzazione del posto messo, a concorso sempreche' abbiano un'anzianita' complessiva di servizio non inferiore a dieci anni, compreso il servizio prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche ed eventualmente il servizio di assistente di ruolo presso universita' o istituti superiori. I concorsi di cui al precedente art. 9, per i posti di ricercatore sono indetti separatamente per i gradi 10°, 9°, 8° e 7°, in ragione rispettivamente di dodici; dieci sei e quattro posti. Ai concorsi indetti per i gradi 9°, 8° e 7° possono partecipare coloro che, oltre al titolo di studio ed agli altri requisiti richiesti, abbiano un'anzianita' complessiva, di servizio non inferiore, rispettivamente, ad anni cinque, otto e dodici.
Testo vigente dal 21 settembre 1948
