I concorsi di cui all'art. 9 per i posti di addetto di laboratorio (gruppo B) e di tecnico (gruppo C) sono indetti separatamente per i vari gradi di ciascun gruppo. Ai concorsi per i gradi 8°, 9° e 10° degli addetti di laboratorio (gruppo B) sono ammessi coloro che abbiano compiuto rispettivamente otto, sei e quattro anni di effettivo ed ininterrotto servizio. Ai concorsi per i gradi 9°, 10° e 11° dei tecnici (gruppo C) sono ammessi coloro che abbiano compiuto rispettivamente dodici, dieci e sette anni di effettivo ed ininterrotto servizio.
Testo vigente dal 21 settembre 1948
