I concorsi di cui all'art. 9 per i posti di addetto di laboratorio (gruppo B) e di tecnico (gruppo C) sono indetti separatamente per i vari gradi di ciascun gruppo. Ai concorsi per i gradi 8°, 9° e 10° degli addetti di laboratorio (gruppo B) sono ammessi coloro che abbiano compiuto rispettivamente otto, sei e quattro anni di effettivo ed ininterrotto servizio. Ai concorsi per i gradi 9°, 10° e 11° dei tecnici (gruppo C) sono ammessi coloro che abbiano compiuto rispettivamente dodici, dieci e sette anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Testo vigente dal 21 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167~art11 · fonte del testo