Il personale non statale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche comprende:
- 1)il personale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui all'art. 1;
- 2)il personale addetto all'amministrazione centrale. I ruoli organici del personale di cui al n. 1 sono determinati dalle tabelle annesse al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro. Quelli del personale di cui al n. 2 risultano dalle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, del quale rimane ferma l'efficacia. La ripartizione fra i vari istituti e centri di studio di cui all'art. 1 dei posti previsti dalle tabelle annesse al presente decreto e' fatta dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti il Consiglio di presidenza e la Giunta amministrativa.
Testo vigente dal 21 settembre 1948
