I concorsi di cui all'art. 9 per i posti di primo ricercatore sono per titoli, salva la facolta' della Commissione giudicatrice, prevista dal terzo comma dell'art. 4. I concorsi per i posti di ricercatore (gruppo A), di addetto di laboratorio (gruppo B) e di tecnico (gruppo C) sono per titoli e per esame. Nella valutazione dei titoli si avra' principalmente riguardo alla capacita', diligenza e rendimento dimostrati dai candidati in rapporto alle funzioni esercitate. Le prove di esame avranno carattere teorico-pratico e verteranno anche sui compiti di istituto.

Testo vigente dal 21 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167~art12 · fonte del testo