Fino al momento della effettiva immissione nei ruoli di cui alla annessa tabella, il personale indicato nel terzo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, rimarra' alle dipendenze ed a carico delle amministrazioni alle quali ha fatto passaggio ai sensi del comma stesso. Detta immissione dovra' essere completata entro l'esercizio finanziario 1948-49. Il personale di cui all'anzidetto terzo comma dell'art. 29, il quale non partecipi ai concorsi indicati nell'art. 9 del presente decreto o non ottenga la nomina, sara' licenziato. A tale personale sara' corrisposta l'indennita' di licenziamento stabilita dall'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Testo vigente dal 21 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167~art16 · fonte del testo