Salva l'osservanza delle norme contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, i due terzi dei posti che si renderanno disponibili, per effetto del presente decreto, nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C e del personale subalterno, saranno conferiti, mediante concorsi riservati, da effettuare con l'osservanza delle modalita' previste dalle vigenti disposizioni, al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fornito dei prescritti requisiti, prescindendo; per il personale non di ruolo, dal requisito dell'eta'. Il rimanente terzo dei posti sara' messo a pubblica concorso con le prescritte modalita. I concorsi per i gruppi A, B e C si svolgeranno per esami; i concorsi per il personale subalterno si svolgeranno per titoli. Il personale non di ruolo dovra' possedere alla data di entrata in vigore del presente decreto un'anzianita' di servizio di almeno un anno. ((Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi potra' partecipare al concorso riservato per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie o di quella in filosofia e pedagogia, conseguite in una facolta' di magistero, ed al concorso riservato per il gruppo B, anche se in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale, o di titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, sempreche' il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso e' bandito)).
Testo vigente dal 21 maggio 1950
