Per i concorsi di cui all'art. 9 ai posti di ragioneria, di archivio, di copia e di subalterno nonche' per il collocamento in ruolo dei vincitori si osservano, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme relative all'inquadramento del personale corrispondente dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, salvo per quanto concerne le Commissioni giudicatrici che sono costituite in conformita' delle disposizioni contenute nell'art. 5, con l'aggiunta del direttore dell'istituto o centro cui appartiene il personale che partecipa al concorso, e salvo per quanto concerne i limiti massimi di eta', per i quali valgono le disposizioni del terzo comma dell'art. 14.
Testo vigente dal 21 settembre 1948
