Per i concorsi di cui all'art. 9 ai posti di ragioneria, di archivio, di copia e di subalterno nonche' per il collocamento in ruolo dei vincitori si osservano, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme relative all'inquadramento del personale corrispondente dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, salvo per quanto concerne le Commissioni giudicatrici che sono costituite in conformita' delle disposizioni contenute nell'art. 5, con l'aggiunta del direttore dell'istituto o centro cui appartiene il personale che partecipa al concorso, e salvo per quanto concerne i limiti massimi di eta', per i quali valgono le disposizioni del terzo comma dell'art. 14.

Testo vigente dal 21 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167~art13 · fonte del testo