I posti vacanti nei gradi iniziali in ciascuno dei ruoli del personale di cui all'art. 2 sono conferiti in seguito a concorso pubblico, per esame o per titoli, o per titoli ed esame, secondo quanto e' stabilito dalle norme sullo stato giuridico proprio di ciascuna categoria di personale. I posti di primo ricercatore sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi:
- a)i ricercatori di grado 7° ed 8° che abbiano una anzianita' di servizio complessiva di almeno dodici anni;
- b)i liberi docenti definitivamente confermati e i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che rivestano da almeno sei anni un grado non inferiore all'8° e che professino l'insegnamento di materia attinente al posto da conferire. La Commissione giudicatrice puo' stabilire che i candidati siano sottoposti a prove orali e pratiche, dirette a valutare la loro idoneita' a coprire il posto messo a concorso. Previo parere favorevole dei competenti Comitati nazionali di consulenza e del Consiglio di presidenza, il posto di direttore di ricerca puo' essere conferito anche ad un vincitore di concorso per posti di professore universitario; la nomina puo' aver luogo entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso da parte del Ministro per la pubblica istruzione.
Testo vigente dal 21 settembre 1948
