I posti vacanti nei gradi iniziali in ciascuno dei ruoli del personale di cui all'art. 2 sono conferiti in seguito a concorso pubblico, per esame o per titoli, o per titoli ed esame, secondo quanto e' stabilito dalle norme sullo stato giuridico proprio di ciascuna categoria di personale. I posti di primo ricercatore sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi:

  • a)i ricercatori di grado 7° ed 8° che abbiano una anzianita' di servizio complessiva di almeno dodici anni;
  • b)i liberi docenti definitivamente confermati e i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che rivestano da almeno sei anni un grado non inferiore all'8° e che professino l'insegnamento di materia attinente al posto da conferire. La Commissione giudicatrice puo' stabilire che i candidati siano sottoposti a prove orali e pratiche, dirette a valutare la loro idoneita' a coprire il posto messo a concorso. Previo parere favorevole dei competenti Comitati nazionali di consulenza e del Consiglio di presidenza, il posto di direttore di ricerca puo' essere conferito anche ad un vincitore di concorso per posti di professore universitario; la nomina puo' aver luogo entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso da parte del Ministro per la pubblica istruzione.

Testo vigente dal 21 settembre 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167~art4 · fonte del testo