Agli addetti inviati dall'Italia spetta un'indennita' di sistemazione con le norme stabilite dagli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, salvo le seguenti modifiche:

  • 1)il terzo comma dell'art. 16 non si applica agli addetti;
  • 2)al comma sesto dello stesso art. 16, le parole "a prestare servizio al Ministero, oppure collocato a disposizione" sono modificate come segue: "a prestare servizio in Italia, o che comunque cessi dall'incarico all'estero";
  • 3)al comma ottavo del predetto art. 16, alle parole "Il Ministero degli affari esteri" sono sostituite le seguenti: "Il Ministero della difesa";
  • 4)all'art. 18, comma secondo, in luogo di "Ministro per gli affari esteri" leggasi "Ministro per la difesa".

Testo vigente dal 14 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art7 · fonte del testo