Gli archivisti inviati dall'Italia percepiscono:
- a)lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
- b)l'assegno di sede, con le eventuali sue maggiorazioni e riduzioni;
- c)le indennita' eventuali che potranno loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Testo vigente dal 14 settembre 1948
